CCSNews
sacco bonus

Bonus 110%: Occhio agli errori, sanzioni fino al 200%

Si è presa una decisione per quanto riguarda i lavori di efficientamento energetico e sismico. Una misura, quella del Super Bonus 110 per cento, pensata per rilanciare il settore edilizio, consentendo pure a chi non avrebbe i mezzi economici necessari per farlo, di apportare delle migliorie alla relativa abitazione. Tuttavia, bisogna prestare la giusta attenzione perché se qualcosa non va come previsto si rischia di pagare per intero i lavori, nonché di incorrere in pesanti sanzioni. 

Se nella procedura ci sono degli errori o se non sono raggiunti i requisiti stabiliti dal c.d. Superbonus 110 per cento il Fisco procede con il recupero della somma corrispondente alla detrazione di cui il soggetto che ha esercitato l’opzione non ha la titolarità, incrementato del 4 per cento degli interessi e delle sanzioni pecuniarie, che dal 100 per cento vanno fino al 200 per cento. 

Bonus 110 per cento credito d’imposta: punizioni esemplari per i furbetti

banconote da 50 euro con un verbale

Nel caso in cui il bonus vada restituito, chi paga è innanzitutto il contribuente che ha ceduto il credito d’imposta. In caso di corresponsabilità paga pure l’impresa che ha effettuato lo sconto in fattura. Se nel corso degli accertamenti eseguiti dall’ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) o dell’Amministrazione finanziaria viene rilevato che il contribuente non aveva accesso alla detrazione – riporta la normativa -, il cessionario che in buona fede ha acquistato il credito non perde il diritto a usufruirne.

Se ne conviene che esclusivamente nell’ipotesi in cui il cessionario fosse al corrente dei fatti e abbia cooperato con il beneficiario, egli è passibile di provvedimenti giuridici. Altrimenti avrà comunque accesso alla misura, come se niente fosse. 

Dopo la fine dei lavori, l’Agenzia delle Entrate ha un preciso limite di tempo entro cui eseguire i controlli. Eventuali violazioni di legge è tenuta a segnalarle negli otto anni successivi all’uso del credito.