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bigliettino bonus nella tasca della giacca

Bonus assunzioni: come ottenere lo sgravio contributivo del 100%

L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, con la circolare n. 133 del 24/11/2020, impartisce le istruzioni inerenti al bonus assunzioni. In conformità al decreto Agosto, la misura si traduce nell’esonero contributivo per i nuovi contratti a tempo indeterminato. Nel documento di prassi l’ente puntualizza quali sono le condizioni da rispettare, chi sono i datori di lavoro che possono trarre beneficio della manovra e le modalità da seguire per presentare richiesta di agevolazione. 

Il decreto Agosto prevede, all’art. 6, l’esonero dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, per un periodo massimo di 6 mesi, per le assunzioni tra il 15 agosto e il 31 dicembre 2020 a tempo indeterminato. Sono esclusi i datori di lavoro operanti nel settore agricolo, nonché i contratti di lavoro domestico e di apprendistato. Presso il medesimo datore di lavoro il dipendente non deve aver avuto nei 6 mesi precedenti un contratto a tempo indeterminato. L’esonero è cumulabile con altri esoneri stabiliti dalla normativa vigente. 

L’INPS specifica nel documento di prassi quali sono i vincoli da rispettare per avere accesso al bonus assunzioni e a quali provvedimenti i datori di lavoro devono sottostare. 

Requisiti, destinatari e adempimenti

sottoscrizione contratto

L’articolo 6 del decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 13 ottobre 2020, attribuisce l’esonero del 100 per cento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro per le assunzioni tra il 15 agosto e il 31 dicembre 2020 a tempo indeterminato. L’art. 7 del decreto Agosto amplia la misura pure alle assunzioni con contratto di lavoro stagionale o a tempo determinato nel settore degli stabilimenti terminali e del turismo, per una durata massima di 3 mesi. 

Le condizioni da rispettare per avere diritto all’esonero

calcoli davanti al pc

Il paragrafo numero 5 della circolare INPS riepiloga quali sono i requisiti da rispettare per avere accesso all’agevolazione. Ai sensi dell’art. 1, c. 1175, della l. 296/2006, la fruizione dell’agevolazione è subordinata al possesso del documento unico di regolarità contributiva. Inoltre, bisogna ottemperare alle condizioni seguenti:

  • Rispetto dei contratti collettivi e degli accordi nazionali, ma anche di quelli regionali, territoriali o aziendali, siglati dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro più rappresentative a livello nazionale;
  • rispetto degli altri obblighi legislativi e assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni lavorative. 

In aggiunta è essenziale rispettare i principi generali in ambito di incentivi all’occupazione, in linea con quanto pattuito dall’art. 31 del decreto legislativo n. 150 del 2015. Più esattamente, sono da osservare i seguenti requisiti:

  • l’assunzione non deve concernere i lavoratori licenziati da parte nel semestre precedente di un datore di lavoro, che presentavano una qualche forma di relazione, sotto il piano della sussistenza di rapporti di collegamento o controllo ovvero della coincidenza sostanziale degli assetti proprietari;
  • l’assunzione non deve violare il diritto, stabilito dal contratto collettivo oppure dal quadro normativo, di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore cessato da un rapporto a termine o licenziato da un rapporto a tempo indeterminato. La previsione ha validità anche qualora, prima dell’impiego di un lavoratore tramite contratti di somministratore, l’utilizzatore abbia offerto preventivamente la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato cessato da un rapporto a termine o licenziato da un rapporto a tempo indeterminato. 

Le tardive comunicazioni obbligatorie in modalità telematica relative all’instaurazione del rapporto di lavoro o di somministrazione incentivato provocano la perdita di quella parte di agevolazione riferita al periodo compresa tra la decorrenza del rapporto in questione e la data della comunicazione afferente. 

Laddove l’assunzione costituisca attuazione di un preesistente obbligo, definito dalla contrattazione collettiva oppure da norme legislative, sono negati gli incentivi all’occupazione. Vale il medesimo discorso pure nel caso in cui il lavoratore avente diritto all’assunzione venga messo alle dipendenze mediante contratto di somministrazione. 

Difatti, la misura intende stimolare ulteriore occupazione. A tal proposito, l’Istituto di previdenza nazionale sancisce che gli incentivi non sono conferiti se il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione ha in atto sospensioni dall’attività correlati ad una riorganizzazione o crisi aziendale, fatta eccezione per i casi in cui la somministrazione, la trasformazione o l’assunzione siano dirette all’assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello differente da quello detenuto dai lavoratori sospesi, sospesi o da impiegare in differenti unità produttive. 

Quali datori di lavoro possono richiedere il bonus assunzioni

datore di lavoro parla con i collaboratori

Nella circolare l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale elenca le categorie dei datori di lavoro che hanno la facoltà di accedere all’esonero. Si tratta di tutti gli operatori del ramo privato, tolti quelli agricoli. Al contrario, l’esonero non si applica per la Pubblica Amministrazione. Sono poi compresi i soggetti seguenti:

  • aziende speciali costituite anche in consorzio, ai sensi degli artt. 31 e 114 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
  • consorzi di bonifica;
  • consorzi industriali;
  • enti ecclesiastici;
  • enti morali;
  • enti pubblici economici;
  • enti che si sono trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto dei processi di privatizzazione;
  • ex IPAB (istituti pubblici di assistenza e beneficenza) trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, poiché prive dei requisiti per trasformarsi in ASP (Azienda Sanitaria Provinciale), ed iscritte nel registro dei soggetti giuridici;
  • IACP (istituti autonomi case popolari) trasformati in enti pubblici economici, in base alle diverse leggi regionali. 

Sono invece esclusi dalla misura i soggetti seguenti:

  • agenzie di cui al D. Lgs. n. 300 del 30 luglio 1999;
  • Accademie e Conservatori dello Stato;
  • Amministrazioni statali, ivi comprese le scuole e gli istituti di ogni grado e ordine;
  • Amministrazioni e Aziende dello Stato ad ordinamento autonomo;
  • Amministrazioni, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale;
  • ARAN (agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni);
  • ATER (azienda territoriale per l’edilizia residenziale) e IACP comunque denominati che non siano qualificati come enti pubblici non economici dalla legge istitutiva;
  • Camere di agricoltura, artigianato, commercio, industria e loro associazioni;
  • Città metropolitane, Comuni, Comunità isolane o di arcipelago, Comunità montane, Enti di vasta area, Province, Regioni, Unioni dei Comuni e loro associazioni e consorzi;
  • Enti Pubblici non economici locali, regionali e nazionali. Nel novero sono da ricomprendere tutti quelli indicati nella legge n. 70 del 20 marzo 1975, i collegi professionali, gli ordini e le relative federazioni, collegi e consigli nazionali, enti di sperimentazione e ricerca non compresi nella legge n. 70 del 1975 e gli enti pubblici non economici dipendenti dalle Province autonome o dalle Regioni;
  • Istituzioni educative;
  • Università.

Nell’ambito delle Pubbliche Amministrazioni sono ricomprese anche le Aziende sanitarie ospedaliere, le Aziende sanitarie locali e le varie strutture istituite, con apposita legge, dalle Regioni, a scopo sanitario, nell’ambito dei compiti di organizzazione del servizio sanitario. 

Dal beneficio sono esclusi anche:

  • le Autorità Indipendenti;
  • la Banca d’Italia;
  • la Consob;
  • le Università non statali legalmente riconosciute. 

I rapporti lavorativi per cui spetta l’esonero

accordo raggiunto

L’esonero contributivo riguarda ogni rapporto lavorativo a tempo indeterminato con contratti sottoscritti nel periodo tra il 15 agosto e il 31 dicembre 2020 sia per le nuove assunzioni sia per le trasformazioni di precedenti rapporti a termine.  

I contratti part-time sono compresi, a differenza dei contratti di lavoro domestico e di apprendistato. Nell’agevolazione figurano pure i rapporti subordinati instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa. L’esonero contributivo spetta anche per le assunzioni a scopo di somministrazione a tempo indeterminato. Fra le tipologie di rapporti incentivabili non rientrano i contratti di lavoro a chiamata o intermittente, anche se a tempo indeterminato. 

Le imprese attive nel settore degli stabilimenti termali e del turismo possono richiedere l’esonero contributivo qualora provvedano alla conversione in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato di contratti precedentemente a termine. In tali ipotesi – sottolinea il documento di prassi – il datore di lavoro avrà diritto a 6 mesi di agevolazione decorrenti dalla data di trasformazione a tempo indeterminato. 

Come richiedere l’incentivo

uso calcolatrice

Tramite istanza online “DL104-ES”, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, il datore di lavoro interessato all’esonero contributivo può inoltrare domanda di ammissione all’agevolazione. all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS)

L’azienda ha l’onere di fornire i seguenti dati:

  • il lavoratore nei cui riguardi è già intervenuta l’assunzione oppure la trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine;
  • il codice della retribuzione mensile media, comprensiva delle quote di 13esima e 14esima mensilità;
  • la misura dell’aliquota contributiva datoriale che può essere oggetto dello sgravio;
  • il codice della comunicazione obbligatoria inerente al rapporto instaurato. 

Dopo l’autenticazione nel portale ufficiale dell’INPS, il modulo è accessibile seguendo il percorso:

  • “Accedi ai servizi”;
  • “Altre tipologie di utente”;
  • “Aziende, consulenti e professionisti”;
  • “Servizi per le aziende e consulenti”;
  • “Portale delle agevolazioni (ex DiResCo)”.

Una volta ricevuta la domanda telematica, mediante i propri sistemi informativi centrali, ed effettuati i controlli sulla disponibilità delle risorse e sul rapporto di lavoro, l’INPS determina l’ammontare dell’agevolazione spettante in base all’aliquota contributiva datoriale indicata e avalla il godimento dell’esonero.

Ottenuto l’ok, il soggetto interessato sarà nella posizione di poter usufruire dell’incentivo attraverso conguaglio nelle denunce contributive (Uniemens) e il committente dell’attività lavorativa dovrà accertarsi di non imputare l’agevolazione a quote contributive non oggetto di esonero. 

Importi e risorse a disposizione

insieme di banconote

Al netto dei premi e contributi da versare all’INAIL, l’esonero spetta per la contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro per una soglia massima di 8.060 euro su base annua. L’importo viene riparametrato e applicato su base mensile per un massimo di 6 mensilità a partire dalla data di assunzione o di trasformazione a tempo indeterminato, e per la durata del rapporto, fino a un massimo di tre mensilità per i rapporti a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nel settore degli stabilimenti termali e del turismo. 

Dunque, la soglia massima mensile è di 671,66 euro (€ 8.060,00/12). Per i rapporti lavorativi avviati e conclusi durante il mese, il limite va riproporzionato prendendo in esame il corrispettivo di 21,66 euro (€ 671,66/31) per ciascun giorno di godimento dell’esonero contributivo. La soglia massima di esonero fruibile mensilmente sarà pari, in tal caso, all’importo inferiore tra la contribuzione dovuta sgravabile e il tetto annuo di agevolazione riparametrato su base mensile. Gli importi sono ridotti in misura proporzionale per i contratti di lavoro a tempo parziale. 

Dallo sgravio contributivo sono escluse le seguenti voci:

  • i premi e i contributi dovuti all’INAIL;
  • ove dovuto, il contributo al Fondo per l’erogazione dei TFR ai lavoratori dipendenti del settore privato;
  • il contributo dello 0,30 per cento della retribuzione imponibile destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali;
  • ove dovuto, il contributo al Fondo di solidarietà per il settore del sistema aeroportuale e del trasporto aereo;
  • laddove dovuto, il contributo ai Fondi per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi stabilita dall’art. 33 del decreto legislativo n. 148 del 2015 (“Contributi di finanziamento”), nonché al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige e al Fondo di solidarietà intersettoriale della Provincia autonoma di Trento.

Oltre a quelle indicate, rientrano nell’esclusione pure le contribuzioni concepite allo scopo di integrare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali in oggetto e quelle che non hanno carattere previdenziale.

La compatibilità con gli aiuti di Stato e con gli altri incentivi

mazzetta soldi

L’esonero contributivo assume la natura tipica di incentivo all’occupazione e non si riconduce all’art. 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea attinente agli aiuti concessi dallo Stato ovvero tramite risorse statali. Il beneficio contributivo stabilito per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale per essere efficace implica, invece, la preventiva autorizzazione della Commissione europea. Le condizioni di compatibilità degli aiutati statali da rispettare sono che:

  • siano concessi a imprese che al 31 dicembre 2019 non fossero già in difficoltà, a meno che non si tratti di piccole o microimprese, purché non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione o per il salvataggio e non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale;
  • siano concessi entro il 30 giugno 2021;
  • abbiano un importo pari o inferiore a 800 mila euro per imprese e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. 

L’esonero in questione è cumulabile con riduzioni delle aliquote di finanziamento o esoneri previsti dalla legislazione in vigore, solo qualora sussista un residuo di contribuzione astrattamente sgravabile e nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.