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Regime forfettario

Da regime forfettario a semplificato: si deve l’acconto?

Il passaggio dal regime forfettario al semplificato è effettuabile senza osservare alcun vincolo di permanenza triennale. In risposta ad un lettore, il portale Investire Oggi spiega che l’Agenzia delle Entrate considera entrambi quali “naturali”; a tal riguardo il Fisco si è espresso con la risoluzione n. 64/e 2018. Il discorso cambia qualora il contribuente, invece di operare in semplificato, intenda optare in favore di quello ordinario; qui il vincolo triennale deve essere obbligatoriamente rispettato. 

Regime forfettario: il dovere del contribuente per il DPR 442/1997

Ad ogni modo, l’art. 2 del DPR 442/1997 prevede che il contribuente abbia il dovere di notificare l’operazione di cui all’art. 1, nella prima dichiarazione annuale IVA, successivamente da presentare a decisione compiuta. Mentre il c. 3 stabilisce che rimane valida l’opzione nelle ipotesi di tardiva, omessa o irregolare comunicazione, punibili in base alle direttive in vigore. 

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato in data 27 giugno 2020, ha prorogato il pagamento delle imposte (saldo e 1° acconto) per le persone che svolgono attività economiche, per le quali sono stati autorizzati gli ISA, ovvero gli indici sintetici di affidabilità fiscale. Tale manovra vale a prescindere da eventuali cause di inapplicabilità o di esclusione. Il provvedimento fa riferimento pure alle imposte sostitutive e, conseguentemente, ai contribuenti in regime forfettario. 

Non c’è obbligo di pagamento per gli acconti Irpef

Nel passaggio dal forfetario al semplificato:

  • nel primo regime si paga un’imposta sostitutiva;
  • nel secondo l’Irpef.

Per quanto riguarda gli acconti Irpef non vi è nessun obbligo di pagamento. Applicando la metodologia dello storico mancherebbe una base su cui applicare gli acconti 2020. Il calcolo è comunque possibile considerando i redditi che si ipotizza di realizzare durante l’anno, nonché gli oneri detraibili e deducibili che andrebbero sostenuti, i crediti d’imposta e le ritenute spettanti. Il comportamento non è punibile, tuttavia se si decide di versare il primo acconto occorrerà ravvedersi prendendo in considerazione la data dello scorso 20 luglio per la misurazione degli interessi e la sanzione per omesso versamento.