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Guanti e mascherine anti Covid usati: si configura l’agevolazione IVA?

Dei danni che il Covid sta infliggendo all’economia italiana e mondiale ne abbiamo già parlato. Per rimanere aggiornati sull’evolversi della situazione basta del resto sintonizzarsi su qualche telegiornale. Nel nostro caso preferiamo soffermiamoci sulle questioni economiche e fiscali. Nello specifico sui dispositivi di protezione individuale imposti dagli esperti per limitare al massimo il rischio contagio. Se ceduti o usati a quale regime tributario si va incontro? Più precisamente che tipo di aliquota IVA (Imposta sul Valore Aggiunto) occorre applicare?

Covid: quando si configura il trattamento agevolato

Ebbene, le cessioni compiute a favore della grande catena distributiva, che acquista sia per i propri dipendenti sia per rivendere ai clienti; nonché a favore dei grossisti, che rivendono a diversi settori merceologi i beni seguenti:

  • mascherine
  • guanti
  • camici e occhiali

potranno beneficiare del trattamento agevolato per l’Imposta sul Valore Aggiunto, così come stabilito dall’articolo n. 124 del Decreto Rilancio, purché siano osservati certi requisiti. 

Questo è quanto ha spiegato l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 525 del 4 novembre 2020

Un’impresa che importa tali beni e altri, nel dettaglio:

  • calzari e soprascarpe
  • cuffie copricapo
  • guanti in lattice, in nitrile e in vinile
  • tute di protezione

rigorosamente provvisti di certificazione DPI e marcature CE ha accesso fino al 31 dicembre 2020 all’esenzione IVA e nel prosieguo all’applicazione dell’IVA ridotta ad aliquota del 5 per cento, premesso che i prodotti siano destinati a finalità sanitarie.

Le caratteristiche dei prodotti di abbigliamento

Citando la Circolare n. 26 del 2020 pubblicata per fornire delucidazioni in merito alla applicazione corretta dell’art. 124, l’Amministrazione finanziaria ricorda che, per riconoscersi il trattamento privilegiato, gli articoli di abbigliamento protettivo devono avere le seguenti caratteristiche: 

  • essere dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) oppure dei dispositivi medici (mascherine, guanti, camici o occhiali), indicati nel Rapporto n. 2/2020 Iss Covid-19;
  • non essere esclusivamente indirizzati all’impiego del personale sanitario, ma anche degli operatori che, in base al proprio settore di attività, sono obbligati a rispettare i protocolli di sicurezza anti Coronavirus;
  • avere i codici doganali individuati nella circolare 12/D, 30 maggio 2020 dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. 

Nell’interpello a cui l’AdE ha dato risposta, l’istante ha sollevato qualche perplessità in merito alle cessioni alle imprese della grande distribuzione che ricorrono ai suddetti prodotti sia in tutela della salute del proprio personale, sia per la vendita al dettaglio e/o per i grossisti che solitamente rivendono tali articoli a realtà aziendali di qualunque genere merceologico che potrebbero adoperarli tanto per questioni sanitarie che operative. 

Elencando i tre requisiti, l’Agenzia delle Entrate chiarisce l’ambito di applicazione della esenzione IVA e dell’agevolazione successiva.