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Nota di variazione

Nota di variazione dopo la dichiarazione annuale: l’IVA è detraibile?

A colui che abbia percepito, oltre il termine di presentazione della dichiarazione inerente all’anno in cui il diritto alla detrazione è maturato, una nota di variazione in aumento, per correggere errori della originaria operazione, non può essere negato il diritto alla detrazione della maggiore IVA che gli viene applicata. Lo ha stabilito l’Agenzia delle Entrate con risposta all’interpello n. 531 del 5 novembre 2020. 

Nota di variazione: l’Agenzia delle Entrate interviene sulla detraibilità IVA

L’Amministrazione finanziaria giunge a tale conclusione sottolineando la validità delle regole e dei riferimenti giuridici già indicati nel documento di prassi n. 267 del 2020 con cui aveva chiarito che serve salvaguardare la neutralità dell’Imposta sul Valore Aggiunto, applicando, precisamente, l’articolo 19 c. 1 del decreto IVA in combinato con l’art. 26 c. 1. 

Da ciò deriva che il contribuente che, oltre il termine di presentazione della dichiarazione annuale attinente all’anno in cui il diritto alla detrazione, abbia visto crearsi una nota di variazione in aumento, non può trovare precluso il diritto alla detrazione pure alla luce di quanto previsto dalla sentenza n. 10103 dalla Corte di Cassazione. 

L’istante aveva presentato domanda di effettuare regolarmente cessioni in regime di imponibilità e di beneficiare dello status di abituale esportatore (ai sensi dell’ex art. 8 decreto IVA). Nel 2017 – si legge – aveva effettuato, in regime di non imponibilità, acquisti da una società identificata in Italia per un importo maggiore rispetto alla cifra definita nella lettera d’intento spedita all’Erario. 

Inoltre, l’istante evidenzia che la suddetta società ha deciso di avvalersi nel 2020 del ravvedimento operoso per regolarizzare le cessioni attinenti ai fini IVA, emettendo nei suoi confronti note di variazione in aumento di IVA addebitando, in via di rivalsa, l’imposta che non era stata applicata sulle cessioni per il superiore corrispettivo alla soglia enunciata nella lettera d’intento trasmessa. 

L’interpello di un contribuente

Quindi, il contribuente chiedeva al Fisco se, alla luce di quanto chiarito nella Circolare n. 267/E del 2020, tale maggiore imposta potesse condurre in detrazione l’Imposta sul Valore Aggiunto addebitatagli mediante le note di variazione, malgrado le operazioni risalissero al 2017. 

Per le ragioni sopra riportate, l’Agenzia delle Entrate condivide la soluzione interpretativa del presentante domanda che, a livello di iter, consiglia pure di:

  • annotare nel registro le note di variazione in aumento ricevute nel 2020, in un apposito sezionale, entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA attinente al relativo anno (30 aprile 2021);
  • far concorrere l’Imposta sul Valore Aggiunto addebitatagli in rivalsa nella liquidazione periodica IVA del mese di registrazione del documento e nella dichiarazione annuale IVA inerente al 2020.