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telefonata per sostituire la caldaia

Sostituzione caldaia: tutte le agevolazioni

Un intervento consistente sull’impianto di riscaldamento o la sostituzione della caldaia possono essere oggetto di agevolazioni che conferiscono il diritto alla detrazione fino al 110 per cento dall’imposta lorda, oltre che il diritto alternativo per il contribuente di richiedere uno sconto in fattura al fornitore oppure di cedere il credito d’imposta. 

Di solito, in base alla regola in vigore dal 26 giugno del 2012, per la sostituzione caldaia è riconosciuta una detrazione pari al 65% dall’imposta lorda, spalmata su 10 anni in quote uguali. Tuttavia, per alcune tipologie di lavoro, dal 1° luglio 2020, come è risaputo, spetta una detrazione di un ammontare pari al 100 per cento dall’imposta lorda fruibile in 5 quote costanti annuali. 

Gli interventi di sostituzione caldaia sottoposte a trattamento favorevole

cambio caldaia

Altrimenti per usufruire di un beneficio immediato è possibile avvalersi della cessione del credito d’imposta o dello sconto in fattura. Gli interventi che danno diritto a queste misure favorevoli sono stati dettagliatamente enunciati dalla Circolare 19/E del 2020 e, a titolo esemplificativo, riportiamo di seguito un elenco di alcuni di essi, atti a garantire il risparmio energetico tramite il cambio di impianti con altri dalla resa superiore:

  • caldaie a biomasse;
  • impianti di cogenerazione e trigenerazione;
  • impianti geotermici;
  • pompe di calore;
  • scambiatori per teleriscaldamento;
  • sistemi provvisti di genitori di calore anche non a condensazione. 

Laddove si tratti dell’ecobonus con detrazione del 50 o del 65 per cento sono ammessi sia i soggetti residenti sia i non residenti, titolari di qualunque tipologia di reddito e in particolare:

  • associazioni tra professionisti e ai soggetti che percepiscono reddito di impresa (società di capitali, società di persone, persone fisiche);
  • enti privati e pubblici che non svolgono attività commerciale;
  • persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
  • società semplici. 

Qualora invece l’intervento fruisca della detrazione del 110 per cento, sono ammessi esclusivamente quelli espressamente riportati dall’art. 119, co. 9, DL 34/2020, ovvero:

  • APS (Associazioni di Promozione Sociale), ODV (Organismo di Vigilanza), ONLUS (Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale);
  • le associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive dilettantistiche relativamente ai soli interventi svolti sugli spogliatoi utilizzati per le attività sportive;
  • i condomini;
  • le cooperative;
  • gli IACP (Istituti Autonomi Case Popolari);
  • le persone fisiche che agiscono al di fuori della loro arte, attività di impresa o professione (in sostanza ciascuna persona fisica o privato cittadino che pur avendo la Partita Iva agiscono nella loro sfera personale). 

Ad ogni modo, i soggetti beneficiari devono detenere o possedere l’immobile in base ad un titolo idoneo e in alternativa essere:

  • coniuge separato a cui assegnato l’immobile intestato all’altro coniuge;
  • conviventi di fatto;
  • detentori (comodatari, locatari) dell’immobile;
  • familiari conviventi;
  • promissari acquirenti, con il dovuto benestere scritto del cedente;
  • proprietari o nudi proprietari;
  • soci di cooperative a proprietà divisa e indivisa;
  • soggetti indicati nell’art. 5 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) che, alle medesime condizioni previste per gli imprenditori individuali, generano redditi in forma associata;
  • titolari di un diritto reale di godimento quale abitazione, superficie, uso o usufrutto.