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Versamento contanti

Versamento contanti: documenti necessari per il Fisco

La Corte di Cassazione interviene sul versamento in contanti, attraverso l’ordinanza n. 15538/2020. Gli ermellini hanno delineato in quali casi gli accertamenti sono considerati legittimi e, qualora vengano messi in atto, come è possibile giustificarsi.  

Versamento contanti: la Corte di Cassazione ribalta le sentenze e dà ragione all’Agenzia delle Entrate nella disputa con un contribuente

Nella disputa legale, il Fisco aveva contestato ad un negoziante l’omessa dichiarazione di ricavi conseguiti dalla vendita di merce di monopolio e da bar per via di versamenti in contanti per 500 mila euro non giustificati emersi in seguito all’avvio di controlli bancari. Dinanzi all’atto impositivo, l’imprenditore aveva inoltrato richiesta di impugnazione.

In primo grado i giudici avevano considerato valida la giustificazione avanzata dalla difesa, la quale aveva provato come il versamento dei contanti fosse proporzionale ai ricavi dichiarati nel periodo tributario come derivanti dagli incassi da bar e dalle vendite dei prodotti di monopolio. Chiamata a decidere in appello, la Commissione Tributaria Regionale aveva confermato il verdetto. 

L’Agenzia delle Entrate aveva così proposto ricorso alla Suprema Corte, lamentando la violazione dell’art. 32 del Dpr n. 600/1973, spiegando che non si era preso in analisi la regola secondo cui i dati e gli elementi sovvenuti dalle ispezioni bancarie vanno collocati a base degli accertamenti e delle rettifiche, se il contribuente non sa dimostrare di averli contemplati per la determinazione del reddito imponibile o non rilevano allo stesso scopo.

Le motivazioni dietro alla sentenza

La Cassazione ha dato ragione all’AdE riconoscendo che, in effetti, l’imprenditore non era riuscito a fornire la documentazione idonea a giustificare in maniera analitica la natura dei versamenti in contanti sul conto contestato dalla Guardia di Finanza.

I giudici di primo e secondo grado si erano attenuti al riscontro di una corrispondenza potenziale tra l’ammontare dei pagamenti e di quanto dichiarato. Così facendo avevano omesso qualsiasi valutazione oggettiva del dato; mentre sarebbe stato opportuno verificare l’efficacia probatoria delle prove sottoposte dal negoziante.