CCSNews
pensioni inps

Dis-Coll: come funziona la disoccupazione dei collaboratori

L’indennità per disoccupati Inps si chiama Naspi che è l’acronimo di Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego. Una misura che è tornata molto utile in una fase di grave crisi economica come è quella che stiamo vivendo ai tempi del Covid.


Anche se con il blocco dei licenziamenti infatti, sono molti i lavoratori che hanno perduto il lavoro. Stop ai licenziamenti è vero, ma ci sono una marea di lavoratori con contratti scaduti in questi mesi, contratti che sarebbero dovuti essere rinnovati ma con la crisi, si sono fermati al palo.


Uno spaccato della società lavorativa in Italia non certo irrisorio quello dei lavoratori con contratti a termine, a cui lo stop ai licenziamenti non ha certo dato una mano. Ma la Naspi è stata un valido strumento di aiuto. In questa condizione ci sono pure numerosi lavoratori con contratti di collaborazione. Ed anche per loro c’è uno strumento utile a tamponare questa fase di crisi. Si chiama Dis-Coll, letteralmente, disoccupazione collaboratori.

Dis-Coll, come funziona?


Se per la generalità dei lavoratori dipendenti l’indennità per disoccupati Inps si chiama Naspi, per chi ha contratti di collaborazione, i cosiddetti Co.co.co e Co.co.pro, c’è la Dis-Coll. Anche questa è una indennità pagata dall’Inps. Ma come funziona l’indennità per collaboratori disoccupati?

La misura è molto simile alla Naspi, a partire dal fatto che viene erogata solo per chi perde involontariamente il proprio lavoro.
In pratica, anche i titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, hanno una misura che li tutela nel momento in cui perdono il posto di lavoro per cause diverse dalla loro volontà.

La Dis.Coll è la misura loro destinata e pagata mensilmente da parte dell’Inps.
La misura, altro non è che l’indennità per disoccupati che l’Inps destina ai lavoratori titolari di questa particolare tipologia di contratto. Un ammortizzatore sociale che l’Inps spiega con una scheda illustrativa molto approfondita sul suo portale ufficiale.

Dis-Coll, a chi si rivolge


“La Dis-Coll è una prestazione a sostegno dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, assegnisti di ricerca e dottorandi di ricerca con borsa di studio che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione”, questo ciò che si legge sul sito istituzionale dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale Italiano che delimita quindi la platea dei lavoratori a cui lo strumento è destinato. .
Per rientrare nella misura occorre però non essere titolari di pensione, non essere titolari di partita IVA e non risultare socio revisore o amministratore di società.

Dis-Coll e Naspi, misure parallele


Come dicevamo, la Dis-Coll è simile alla Naspi, ma naturalmente si rivolge ad una platea di lavoratori differente. La Dis-Coll è stata trasformata, dopo un periodo di sperimentazione iniziato nel 2015, in misura strutturale dalla legge n° 81 del 22 maggio 2017. L’articolo 7 di quella legge ha in pratica confermato la misura come facente parte del pacchetto di ammortizzatori sociali per disoccupati previsto dal nostro ordinamento.
“Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”, questo il titolo della legge che pertanto è specifica per i disoccupati.


DIs-Coll, quali requisiti servono


Oltre alla perdita involontaria del lavoro, la Dis-Coll prevede che il collaboratore che la richiede abbia almeno un mese di contribuzione versata nel periodo compreso tra 1° gennaio dell’anno precedente l’evento di cessazione del rapporto di lavoro e la data di effettiva perdita del lavoro stesso.
Possono percepire la Dis-Coll i lavoratori che hanno contratti di collaborazione e i ricercatori, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata Inps.

Come detto, lavoratori che hanno perduto il loro posto di lavoro involontariamente. Inoltre, occorre che si tratti di soggetti che hanno minimo un mese di contribuzione nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell’anno civile precedente quello in cui si richiede la Dis-Coll e la data di perdita del rapporto di lavoro.

Calcolo Dis-Coll, quanto spetta


Abbiamo già ribadito che la Dis-Coll è una misura del tutto parallela alla Naspi. Una cosa che riguarda anche il calcolo della indennità.
L’indennità mensile Dis-Coll non può essere superiore a 1.335,40 euro, proprio come la Naspi. Si tratta del limite 2020, perché i dati sono oggetto di aggiornamento annuale al tasso di inflazione.

La Dis-Coll decorre dall’ottavo giorno successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro se la domanda viene prodotta entro l’ottavo giorno proprio dalla data di perdita del lavoro.

Per domande tardive, ma entro il termine di decadenza del beneficio fissato nei 68 giorni dalla date di cessazione, la prestazione decorre dal primo giorno successivo a quello di presentazione all’Inps.


Una volta concessa, la Dis-Coll viene erogata con cadenza mensile. Come durata invece, la misura viene erogata per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di lavoro svolti. Anche in questo caso il periodo di riferimento è sempre lo stesso. Naturalmente, parliamo di quello compreso tra il 1° gennaio dell’anno precedente a quello di richiesta della Dis-Coll e la data di perdita del lavoro.
La durata della prestazione comunque, non può superare 6 mesi. Il calcolo della prestazione fa sempre riferimento al reddito medio mensile del richiedente riferito al periodo tra gennaio dell’anno precedente e il giorno in cui si perde il posto di lavoro.
Si percepisce il 75% di questo reddito medio mensile del beneficiario. Questo a condizione che il reddito medio mensile del richiedente non superi 1.227,55 euro. In caso contrario, la prestazione è erogata in misura pari al 75% di 1.227,44 euro, e in più il 25% della parte eccedente i 1.227,55 euro.